Quello della notifica della multa è un tema centrale e spesso sottovalutato da parte di chi riceve un verbale per la violazione del codice della strada.
Infatti molto spesso la notifica l notifica viene effettuata oltre i termini, tale vizio consente di contestare il verbale per ottenerne l’annullamento.
In questo articolo andremo ad analizzare il procedimento di notifica ed i principali motivi che possono portare all’annullamento della multa per una sua irregolare notifica.
Il termine per la notifica della multa
Il codice della strada stabilisce che in caso di contestazione immediata (ovvero quando non avviene il fermo da parte delle forze di polizia) il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.
Per prima cosa è necessario chiarire che dopo numerosi interventi della Giurisprudenza (soprattutto grazie ad importanti sentenze della Corte di Cassazione) è stato stabilito che per accertamento deve intendersi la data in cui è stata commessa la violazione.
Questo chiarimento è stato fondamentale poiché ha finalmente posto fine al comportamento di alcune amministrazioni che notificavano le multe ampiamente oltre i termini interpretando in modo “scorretto” il termine accertamento.
Infatti tali amministrazioni, per le violazioni accertate mediante dispositivi elettronici (ad esempio autovelox, T – red o varchi ztl), consideravano come data di accertamento non quella di effettiva commissione della violazione, ma quella in cui venivano materialmente visionate le immagini delle violazioni.
In questo modo il decorso del termine entro il quale notificare la multa veniva esteso discrezionalmente consentendo di notificare le multe anche a distanza di molto tempo.
Come verificare se la multa è stata notificata nei termini
Chiarito che il termine di novanta giorni entro i quali notificare la multa decorre dalla data della violazione è fondamentale chiarire a quale data si deve fare riferimento per verificare se il termine è stato rispettato o meno dall’amministrazione.
Questo perché la data da considerare è diversa per i soggetti coinvolti nel procedimento di notifica.
Per chi riceve il verbale (l’automobilista) la notifica si perfeziona al momento della ricezione del verbale o decorsi dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale (se il destinatario è assente al momento della consegna e non provvede a ritirare il verbale dopo il suo deposito).
Per chi invia il verbale (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) la notifica si perfeziona nel momento in cui il verbale è affidato al servizio postale o al messo notificatore.
Pertanto per il calcolo del termine si deve fare riferimento alla data in cui l’amministrazione ha affidato il verbale, se tale operazione viene compiuta oltre novanta giorni dopo la data dell’infrazione il verbale può essere considerato notificato oltre i termini e quindi contestato.
La data di materiale ricezione del verbale – o meglio di perfezionamento della notifica per il ricevente – ha comunque un grande importanza poiché è da tale momento che decorre il termine di 5 giorni per pagare la multa in forma scontata ed i termini per contestare il verbale.
In conclusione se in base a quanto abbiamo detto se la multa è stata notificata oltre il termine di novanta giorni è possibile contestare il verbale (per un approfondimento consiglio questo articolo su come contestare la multa notificata oltre i termini).
Quando la multa può essere notificata oltre i 90 giorni
Come abbiamo visto in generale i verbali per violazione del codice della strada devono essere notificati entro novanta giorni decorrenti dalla data della violazione.
Tuttavia esistono dei casi, espressamente previsti dal codice della strada, in cui la notifica può avvenire oltre questo termine.
Casi nei quali la notifica può essere validamente effettuata oltre novanta giorni dopo la commissione della violazione:
Notifica del verbale a soggetti residenti all’estero
L’art. 201 del Codice della Strada prevede che la notifica ai soggetti residenti all’estero deve essere effettuata entro il termine di 360 giorni dalla data dell’accertamento, data che deve intendersi sempre come corrispondente a quella in cui è avvenuta la violazione.
Violazione del codice della strada commessa con auto a noleggio
In caso il termine per la notifica del verbale è sempre di novanta giorni decorrenti dalla data della violazione, ma cambia il momento dal quale tale termine inizia a decorrere.
Nello specifico in tali ipotesi il termine decorrere dal momento in cui l’organo accertatore riceve dalla società di noleggio le informazioni relative all’utilizzatore del veicolo, cioè le generalità del soggetto che ha noleggiato il mezzo (consiglio in seguente articolo per approfondire il tema della responsabilità della società di noleggio)
Altre i potesi in cui il verbale può essere notificato oltre i termini
Oltre ai casi appena citati il verbale può essere notificato oltre il termine di 90 giorni dalla data dell’infrazione in tutti quei casi in cui la pubblica amministrazione deve reperire altre informazioni per poter procedere alla notifica (si pensi ad esempio al caso in cui sia necessario effettuare delle verifiche anagrafiche per individuare la corretta residenza).
In tutte queste situazioni ll termine per la notifica inizia a decorrere dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla corretta individuazione di tali informazioni.
In conclusione
In questa guida abbiamo chiarito che in caso di mancata contestazione immediata della violazione il verbale deve essere notficato entro 90 giorni dalla data della violazione e che se tale termine non viene rispettato è possibile presentare ricorso per ottenere l’annullamento del verbale.
Per quanto riguarda il ricorso questo può essere presentato alternativamente Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale, oppure al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta l’infrazione nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Come abbiamo visto il termine per la proposizione del ricorso inizia a decorrere dalla materiale notifica del verbale nei confronti del proprietario del mezzo.